Ufficio Pubblica Istruzione
Cos'è e a cosa serve
Le principali competenze del servizio Pubblica istruzione possono essere riassunte in:
- Gestione amministrativa del servizio mensa scolastica e rapporto con gli utenti: iscrizione al servizio, attribuzione tariffe in base alle fasce di reddito / registrazione dei pagamenti e consegna dei buoni pasto;
- Gestione amministrativa del servizio scuolabus e rapporto con gli utenti: iscrizione al servizio, attribuzione tariffe in base alle fasce di reddito / registrazione dei pagamenti e consegna dei tesserini di viaggio;
- Contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole medie e superiori provenienti da famiglie con una situazione economica disagiata;
- Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione;
- Borse di studio per gli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche;
- Rimborso spese di viaggio per studenti pendolari frequentanti gli istituti superiori.
Biblioteca
Cos'è e a cosa serve
La biblioteca comunale offre spazi confrotevoli per adulti e bambini dove studiare, leggere, informarsi con i quotidiani locali. Con una costante organizzazione di momenti di incontro, presentazione di libri, laboratori tematici per bambini, l'università telemativa, l'internet point, la biblioteca è oggi uno spazio confortevole e stimolante per la crescita culturale della nostra comunità.
Offre i seguenti servizi ed è aperta a tutti:
- Consultazione in sede di libri, documenti, periodici;
- Prestito di libri domiciliare;
- Assistenza e consulenza alle ricerche bibliografiche;
- postazione per accesso gratuito a internet;
Cosa occorre fare
L'ingresso alla biblioteca è libero e gratuito. L'utente può accedere direttamente agli scaffali e può orientarsi nella scelta grazie all' apposita segnaletica.
Il personale della biblioteca è comunque a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento.
Per accedere al prestito e alle postazioni internet è necessario presentare un documento d'identità.
Anche gli eventi organizzati periodicamente sono a ingresso gratuito.
Ufficio Turismo
Cos’è e a cosa serve
L'ufficio Turismo svolge una serie di attività al fine di offrire informazioni, promuovere il territorio e favorire le politiche di destagionalizzazione dei flussi turistici. Nell'ambito della programmazione annuale, l'Amministrazione comunale individua le manifestazioni e gli eventi ritenuti rilevanti per la promozione del territorio, in particolare, manifestazioni di spettacolo di natura artistica e musicale, fiere nazionali e internazionali sul turismo, attività collaterali e di supporto alle manifestazioni programmate come convegni, congressi, pubblicazioni avvalendosi poi dell’ufficio Turismo per le procedure amministrative di competenza.
Attività e funzioni
- Sportello informazioni turistiche con personale multilingue;
- Gestione dei procedimenti amministrativi per l’organizzazione di manifestazioni turistiche, scientifiche e di spettacolo durante l'intero arco dell'anno;
- Concessione del patrocinio del Comune di Arzachena per manifestazioni di interesse turistico.
Possono essere interessati al servizio tutti coloro che intendono acquisire informazioni sulle manifestazioni turistiche, scientifiche e di spettacolo organizzate dal Comune: le associazioni, le società o i privati che intendono mettere a disposizione la propria professionalità per la gestione e organizzazione di eventi, le associazioni, le società o i privati che intendono richiedere un contributo a sostegno delle proprie attività.
Cosa fare per
Le associazioni, le società o i privati che intendono organizzare e gestire eventi o manifestazioni che rientrino nella programmazione annuale del Comune, possono presentare i relativi progetti all'ufficio Turismo. L'ufficio valuterà i progetti presentati. Solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale i soggetti proponenti potranno dar luogo al programma.
A seguito della realizzazione del programma, i soggetti interessati dovranno presentare apposita documentazione fiscale per la liquidazione del compenso stabilito.
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, N. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni. Le informazioni restano consultabili anche nelle altre sezioni di questo sito.
Avviso generale
I dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali» (Garante della privacy, provvedimento N. 243 del 15 maggio 2014).
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione ( L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 e L.190/2012).
Nella sezione sono pubblicati, oltre al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i relativi aggiornamenti, i principali riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Comune.
Sono altresì pubblicate le direttive, le circolari ed ogni altro atto di carattere generale, o di interpretazione normativa, che regolano lo svolgimento dell'attività amministrativa, compresi i codici di condotta.
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.
Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 (GU n. 298 del 20-12-2013) disciplina le "Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.
Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati:
Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.
I collegamenti agli scadenzari pubblicati sul sito sono acquisiti e resi accessibili attraverso il portale <<Bussola della trasparenza>>, operativo presso il medesimo Dipartimento, all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola.
Per ciascuno dei titolari di incarichi politici (di carattere elettivo o di nomina) sono pubblicate diverse informazioni tra cui: i compensi, i curricula, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dall' art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Sono altresì pubblicati i provvedimenti relativi ad eventuali sanzioni irrogate per la mancata comunicazione di dati, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, i rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, nonché dati relativi all'articolazione degli uffici, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 33/2013 e infine l'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera d del D. Lgs. 33/2013.
L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, lettera f), non è previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b,c del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicate e costantemente aggiornate le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione degli uffici del Comune.
Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione pubblica gli estremi di conferimento, a qualsiasi titolo, di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
Per ciascun titolare di incarico devono essere pubblicati:
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, lettera f), non è previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Sono altresì pubblicati i dati di cui all'art. 20, c. 3, del D.Lgs. 39/2013.
In questa sezione vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1,2
Ai sensi dell'art. 16, c. 1,2 del D. Lgs. 33/2013 l'amministrazione pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
L'amministrazione, nell'ambito delle pubblicazioni di cui sopra, evidenzia separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Il PIAO “Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, introdotto all’articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente tra cui il Piano del fabbisogno del personale. Il PIAO è pubblicato annualmente sul portale PIAO ed è consultabile all 'indirizzo https://piao.dfp.gov.it/plans
Ai sensi dell'art. 17, c. 1,2 del D. Lgs. 33/2013 l'amministrazione pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
L'amministrazione pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui sopra, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 l'amministrazione pubblica e mantiene costantemente aggiornato l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ai sensi dell'art. 21, c. 2, del D. Lgs. 33/2013, l'amministrazione pubblica i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis , comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. c, del D. Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione pubblica nominativo, curriculum e compenso dell'Organismo indipendente di valutazione.
Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla performance organizzativa dell’intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del DLgs 150/2010. Nell’ambito di tale attività svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
riferisce alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull’andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate. Comunica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche di cui al medesimo articolo, di seguito CIVIT, gli esiti della valutazione. Nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, come previsto dalla normativa;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance;
definisce e propone il sistema di valutazione della performance
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
valuta in modo comparativo le candidature presentate al fine dell’assegnazione del premio annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22 del D.Lgs. 150/2009;
valuta i dipendenti al fine dell’accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 150/2009;
certifica, nella relazione di cui alla lett. a), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno dell’Ente al fine di destinarne una quota del 30% al premio di efficienza, risorse che saranno ripartite nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 18 del D.lgs. 97/2016, l'amministrazione pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
L'amministrazione pubblica e tiene costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
Ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. b, del D. Lgs. 33/2013, l'amministrazione pubblica il Piano della performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009, come recepito dalla L.R. 16/2010, art. 6, c. 2, lett. a.
L'Amministrazione pubblica altresì il Piano esecutivo di gestione (art. 169, c. 3bis, D.Lgs. 267/2000).
Il PIAO “Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, introdotto all’articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente tra cui il Piano delle Performance. Il PIAO è pubblicato annualmente sul portale PIAO ed è consultabile all'indirizzo https://piao.dfp.gov.it/plans
L’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
Per adempiere a tali obblighi:
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’a mministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’a mministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) , e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. b, del D. Lgs. n. 33/2013 l'amministrazione comunale pubblica e aggiorna annualmente l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Ai sensi dell'art. 22, c. 2, per ciascun Ente di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, nonchè i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo
Ai sensi dell'art. 35, c. 3 del D. Lgs. 33/2013 l'amministrazione comunale pubblica i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La competenza per le relative funzioni è individuata in capo ai Settori dell'Amministrazione in relazione ai procedimenti dagli stessi gestiti.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l'amministrazione comunale pubblica e aggiorna ogni sei mesi:
gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico;
gli elenchi dei provvedimenti dei Responsabili di servizio.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l'amministrazione comunale pubblica e aggiorna ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Delibera a contrarre o atto equivalente
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
I dati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono consultabili qui Provvedimenti dirigenziali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016
SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)
Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)
Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)
SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA
Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)
(art. 70, c. 2 e 3)
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)
Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)
Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)
Bando per il concorso di idee (art. 156)
SETTORI SPECIALI
Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)
Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)
Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )
Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)
Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)
SPONSORIZZAZIONI
Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
I dati dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono consultabili qui Provvedimenti dirigenziali
Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021
Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2
Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2
SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA
Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)
SETTORI SPECIALI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)
Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:
- modifiche soggettive
- varianti
- proroghe
- rinnovi
- quinto d’obbligo
- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell’importo e dell’oggetto del contratto di subappalto).
Certificato di collaudo o regolare esecuzione
Certificato di verifica conformità
Accordi bonari e transazioni
Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo
I dati antecedenti al 30 giugno 2023 sono consultabili cliccando su questo link
Pubblica inoltre la Relazione degli Organi di Revisione, amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consultivo o Bilancio di esercizio, nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione comunale e degli uffici.
L'articolo 32 del D. Lgs. n. 33/2013 fissa gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.
La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.